Art. 7.

      1. Per alti meriti nel campo della donazione del sangue, la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, può essere fatta anche in difetto del numero minimo di donazioni previsto. Tali designazioni non possono superare, per anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», le quattro unità. Le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non vengono riportate ad anni solari successivi o anticipate su anni precedenti.
      2. Il comma 1 si applica altresì al delegato nazionale della medesima componente, per il massimo di otto unità per ciascun anno solare.
      3. Per le decorazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito al raggiungimento del previsto numero di donazioni di sangue, senza alcuna riduzione.